Lo Studio Legale Internazionale Peri si occupa di Contenzioso dinanzi alle seguenti Magistrature:

  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (T.A.R.)
  • CONSIGLIO DI STATO
  • CORTE DEI CONTI
  • COMMISSIONI TRIBUTARIE
  • RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

e le più frequenti tematiche sono le seguenti:

– AMBIENTE quali Acque; Rifiuti; Elettromagnetismo; Bonifiche; Danno ambientale; Tutela del Paesaggio; Fonti energetiche rinnovabili; Salute e sicurezza al lavoro; Tutela dei consumatori.

– CONTROVERSIE PROPOSTE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI IMPOSITORI, AGENTI DELLA RISCOSSIONE E DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO DI CUI ALL’ART. 53 D.LGS N. 446/97

– CONTROVERSIE PROPOSTE NEI CONFRONTI DI ARTICOLAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

– CATASTO ED ESTIMO

– CONCORSI PUBBLICI E RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO con particolare riferimento a talune categorie cosiddette non contrattualizzate quali Magistrati; Militari; le Forze di Polizia; i Prefetti; i Diplomatici; i Docenti Universitari.

– PROVVEDIMENTI DEI QUESTORI IN MATERIA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

– ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

– INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IL SILENZIO) E INDENNIZZO TUTTI I TRIBUTI

– OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DEL RITIRO DELLA PATENTE

– ESPROPRIAZIONE

Lo Studio Legale Internazionale Peri si occupa del Processo Tributario. Tale processo prevede, per le fasi di merito, tre tipologie di notificazioni: per Posta; tramite Ufficiale Giudiziario; a mezzo Consegna diretta all’Ufficio.

La notificazione del Ricorso è una fase importante e tale procedura pur essndo notevolmente semplificata rispetto al giudizio Civile deve, comunque, essere oggetto di attenta valutazione.

Tale notifica deve essere diretta agli Organi cui spetta la legittimazione ad agire e/o contraddire. L’art. 16, co 3, n. 1 D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546 prevede, in generale, che  “le notificazioni possono essere fatte direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento..”  La Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che “Ove non venga esibita la ricevuta di cui all’art. 109 DPR 15.12.2009 n. 129, la prova della tempestiva consegna all’Ufficiale Giudiziario dell’atto da notificare può essere ricavata dal Timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data. Solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell’Ufficiale Giudiziario, la quale essendo diretta a provare l’ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell’art. 372 c.p.c.”.

 

NEWS

Si evidenzia, relativamente alle Espropriazioni, che il Consiglio di Stato (Sezione II) con Sentenza del 28.01.2020 n. 705 ha statuito che la cessione volontaria di immobile di cui all’art. 45 T.U. Espropriazioni può essere ricondotta al genus dei cosiddetti contratti ad oggetto pubblico che si diversifica dai normali contratti di compravendita di diritto privato in quanto inserita nell’ambito di un procedimento di Espropriazione per Pubblica Utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione della acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo alla ablazione d’autorità mediante decreto di esproprio.
Ciò in quanto preesiste, non solo una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace ma anche un sub procedimento di determinazione dell’identità e delle relative offerte ed accettazione con la sequenza e le modalità previste dall’articolo 12 Legge 865/1971, ed in quanto il prezzo di trasferimento volontario è correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione della indennità di espropriazione.