La Corte di Cassazione è l’Organo al vertice del potere giudiziario deputato ad accertare e valutare la legittimità delle sentenze emesse dai Tribunali.
Per tale motivo l’Avvocato Cassazionista deve possedere preparazione e competenze professionali qualificate e lo Studio Legale Peri, a mezzo del suo titolare avvocato Daniela Peri patrocinante in Cassazione iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 33 del R.D.L. del 27.11.1933 n. 1578 (convertito in Legge dalla Legge del 22.01.1934 n. 36 come successivamente modificata) si occupa di tali procedimenti con scrupolosità e alta professionalità.
Opera in ambito Civile, Penale, Tributario e svolge
– RICORSI PER CASSAZIONE
– CONTRORICORSI PER CASSAZIONE
– REVOCAZIONE DI SENTENZE
– CORREZIONE ERRORI MATERIALE
Il Ruolo dell’avvocato Cassazionista consiste principalmente nell’individuare quello che è effettivamente di maggior rilievo in funzione della riproduzione ed esposizione sommaria dei fatti di causa. Debbono essere, prima di tutto, individuati i vizi della sentenza, senza alcuna confusione di concetti. Successivamente deve essere assolto l’onere della specifica indicazione dei motivi di impugnazione, che impone ex art. 366 c.p.c. a pena di inammissibilità la redazione del Ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte a Sezioni Unite con Sentenza n. 14297 del 20.06.2007 ha statuito che “..qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnante, all’annullamento della decisione stessa”.
Tra l’altro, come statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con Sentenza n. 13332 del 1.06.2020 il mancato esercizio da parte del Giudice di Appello del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, esattamente come per tutti gli altri provvedimenti istruttori assunti dal Giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ad eccezione di quando le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo chiaramente incongruo o contraddittorio.
In ambito penale l’inammissibilità del ricorso per Cassazione non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p. la mancata previsione del fatto come reato in conseguenza della sopravvenuta abolitio criminis, soprattutto se si debba rilevare la incompatibilità di una disposizione incriminatrice con la normativa comunitaria che determina gli effetti che sono assimilabili alla abolitio criminis.
Anche l’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile segue gli stessi canoni della inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato.
La normativa vigente statuisce che l’impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del Giudice del precedente grado relativamente alla responsabilità penale dell’imputato, ma il Giudice Penale dell’impugnazione e, talvolta, il Giudice Civile cui venga rimessa tale valutazione, dovendo decidere su una domanda civile dipendente necessariamente da un accertamento sul fatto di reato, può, anche se in via incidentale, statuire in maniera difforme e diversa sul fatto oggetto della imputazione. Potrà, pertanto, ritenere tale fatto ascrivibile al soggetto prosciolto, oppure confermarne la valutazione assolutoria del Giudice Penale con consequenziale venir meno della responsabilità civile.
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Evidenziamo che relativamente alla tipologia del contratto complesso o innominato o misto la recente sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite n. 1868 del 28.01.2020 ha così statuito (anche relativamente alla Giurisdizione del Giudice Italiano):
“Il contratto avente ad oggetto la sottoscrizione ad opera di un privato di azioni di una società e la conseguente attribuzione a detto socio del diritto di usufruire, per le proprie vacanze, di residenze turistiche messe a disposizione dalla società in misura corrispondente alle azioni acquistate (nonché ai titoli denominati “punti vacanze” assegnati ai soci in luogo della distribuzione di utili) e previa prenotazione attraverso un servizio gestito dalla medesima società, configura un negozio unitario, a causa mista, diverso dalla multiproprietà azionaria (in cui, a fronte dell’assunzione della qualità di socio, l’azionista acquista il diritto personale di godimento di un immobile per un determinato periodo di tempo), caratterizzato, sotto il profilo della concreta funzione perseguita dalle parti, dalla prevalenza, rispetto all’acquisizione della qualità di socio, della prestazione di fornitura di servizi posta a carico della società. Ne consegue che, qualora detto contratto (come nella specie) sia stipulato in Italia tra un soggetto domiciliato in Italia, per soddisfare esigenze estranee alla propria attività professionale, e una società anonima di diritto svizzero avente sede legale nella Confederazione elvetica, va affermata sulle relative controversie la giurisdizione del Giudice italiano, con riferimento al luogo di conclusione del contratto, in applicazione dei criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 198 del 1992), quale disciplina “ratione temporis” vigente, alla data di proposizione della domanda, in relazione alla tutela del “Consumatore”.