
Lo Studio Legale Internazionale Peri fornisce ai propri Clienti una variegata tipologia di servizi di Consulenza e Assistenza nella tematica del Diritto Societario sia in sede di costituzione di società, sia in ogni fase di gestione ordinaria e straordinaria della vita societaria quale cessione, fusione, incorporazione totale o parziale.
Lo Studio Legale Peri si occupa di procedimenti giudiziali in ambito societario anche dinanzi al Tribunale delle Imprese.
Infatti, con l’art. 2 del D.L. 24.01.2012 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” è stato istituito il TRIBUNALE DELLE IMPRESE dinanzi al quale sono devolute relativamente ai rapporti societari le seguenti tematiche:
- l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario;
- azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati;
- opposizioni di cui all’art. 2445, co. 3, c.c. ed art. 2482, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447 quater, co. 2, c.c., (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487 ter, co. 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, co. 2, c.c., art. 2503 bis, co. 1, c.c. ed art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società).
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di (si elencano in ordine alfabetico):
- Bari,;
- Bologna;
- Catania;
- Firenze;
- Genova;
- Milano;
- Napoli;
- Palermo;
- Roma;
- Torino;
- Trieste;
- Venezia.
Lo Studio Legale Internazionale Peri si occupa, inoltre, di LEGISLAZIONE COOPERATIVA E LEGISLAZIONE CONSORZIALE in via giudiziale e stragiudiziale.
NEWS
Con la recente Sentenza n. 25056 del 9 novembre 2020 la Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato la piena operatività nel nostro ordinamento della regola di matrice statunitense nota come “Business Judgment rule” la quale sancisce il principio di insindacabilità nel merito delle scelte di gestione assunte dagli amministratori nell’espletamento del loro incarico.
Nella suddetta sentenza gli Ermellini affermano che: “All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società: ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità”.