Lo Studio Legale Internazionale Peri presta assistenza con maggiore frequenza nei seguenti settori:

– FAMIGLIA

Viene usualmente trattata la tematica delle Separazioni Consensuali e Giudiziali;  dei Divorzi Consensuali e Giudiziali; della Modifica delle condizioni di Separazione e di Divorzio; della Regolamentazione della Potestà Genitoriale relativamente a genitori non uniti da vincolo matrimoniale; della Regolamentazione patrimoniale inerente alla famiglia di fatto;  dei Rapporti patrimoniali tra coniugi; dei Ricorsi ex art. 709 ter c.p.c.; della Regolamentazione delle Unioni Civili; dei Danni Endofamiliari Patrimoniali quali ad esempio la violazione degli obblighi nascenti dalla comunione legale con espressa disamina della comunione de residuo; la violazione degli obblighi per la mancata corresponsione dell’assegno mantenimento, istituto previsto dall’art. 156 c.c.;  dell’obbligo di mantenimento dei figli minori anche da parte dei nonni; della Responsabilità del genitore non affidatario nei confronti del figlio minore per il mancato esercizio del diritto-dovere di visita.

Con particolare attenzione viene trattata la materia dello stalking familiare che, indipendentemente dal reato, può costituire illecito endofamiliare. La sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 11.11.2008 ha rielaborato l’assetto della responsabilità aquiliana nella sfera giuridica del rapporto tra responsabilità patrimoniale e responsabilità non patrimoniale. Il contenuto del danno non patrimoniale derivante dal reato di stalking è da individuare nel mutamento della vita della persona perseguitata la quale si rapporta al mondo esterno con timore, ansia, paura per l’imprevedibilità di quello che potrebbe accadere. Inoltre la fattispecie dei maltrattamenti infraconiugali può ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di interruzione della convivenza quando uno dei soggetti agenti ponga in essere condotte strutturali tipiche della ipotesi criminosa dello stalking.

Viene, poi, sempre trattato in ambito di diritto di famiglia l’aspetto afferente alle questioni tributarie. Infatti con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione personale o divorzio, si riconosce al coniuge assegnatario un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale. Ciò si traduce giuridicamente nel fatto che in capo a tale coniuge non si ravvisa la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento previsti nello specifico dalla norma, costituenti l’unico elemento atto ad identificare l’identità del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta per la quota sull’immobile.   

 

– CONDOMINIO

Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 4806/2005 – nel regime Condominio negli edifici si debbono distinguersi le delibere assembleari nulle dalle delibere annullabili.

Sono nulle:

1) le delibere prive degli elementi essenziali;

2) le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume);

3) le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea;

4) le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;

5) le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto.

Sono annullabili:

1) le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea;

2) le delibere adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;

3) le delibere affette da vizi formali;

4) le delibere assunte in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea;

5) le delibere genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;

6) le delibere prese in violazione delle norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.

Lo Studio Legale Internazionale si occupa di ogni problematica relativa al diritto condominiale e con maggiore frequenza della Impugnazione delle Delibere assembleari e dei principi del Riparto delle Spese.

L’art. 1123 c.c. stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. La norma detta tre criteri per il riparto:

il primo comma prevede il criterio della cd. utilizzazione generale; il secondo comma stabilisce il criterio della utilizzazione differenziata; il terzo comma prevede il criterio della utilizzazione separata.

Per ciascuna pratica affidata allo Studio viene effettuata, quindi, disamina inerente la giustezza del criterio utilizzato in sede assembleare per la ripartizione delle spese.

Ulteriori tematiche frequenti sono la Revisione delle Tabelle Millesimali – la Responsabilità dell’Amministratore di Condominio – l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche – Il riparto delle Spese nel Supercondominio – Il Condominio Parziario – L’Esecuzione dei Crediti vantati dai Terzi. 

– LAVORO

 Vengono trattate dallo Studio Legale Internazionale Peri questioni relative ai Licenziamenti più frequenti: licenziamento disciplinare; licenziamento collettivo; giustificato motivo oggettivo.

Molto frequente è la tematica inerente al Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Istituto introdotto nel nostro Ordinamento dalla Legge del 15 luglio 1966 n. 604. Tale legge ha modificato sostanzialmente il momento della cessazione del rapporto di lavoro. In base all’articolo 3 della Legge del 15 luglio 1966 n. 604 il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. La Suprema Corte ha, poi, stabilito con Sentenza del 7.04.2010 n. 8237 che il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. n. 604/1966 anche quando solo uno dei settori produttivi si trovi in difficoltà. Conseguentemente attenta disamina viene effettuata relativamente agli oneri probatori gravanti sulle parti del processo e alla disamina del nesso causale tra esigenze aziendali e recesso; del repechage e ricorso al demansionamento; del rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento.

Altra tematica trattata dallo Studio Legale Internazionale Peri è quella riguardante la materia del riconoscimento di mansioni superiori svolte dal lavoratore; la materia del riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato; la materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; le Opposizioni a Cartelle Esattoriali.

Relativamente, poi, alle Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie essa viene attentamente esaminata stante la variegata complessità della stessa. Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono di competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui Circoscrizione ha residenza l’attore ossia colui che introduce la causa dinanzi alla competente autorità giudiziaria. Tale regola è stata dettata dalla duplice esigenza: la prima in favor del lavoratore che può in tal modo promuovere la controversia nel luogo della sua residenza, la seconda avente il fine di tutelare l’interesse di natura pubblicistica del medesimo Ente Previdenziale consentendo che la fase giudiziale si svolga nel luogo in cui è stato espletato il procedimento amministrativo.

– LOCAZIONE

Lo Studio Legale Internazionale Peri si occupa delle tematiche relative alla Locazione Immobiliare che si distingue in locazioni di immobili ad uso abitativo e locazione di immobile ad uso non abitativo.

La Locazione come recita l’art. 1571 c.c. è il contratto col quale una parte – locatore – si obbliga a fa godere all’altra – conduttore – una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

L’affitto come recita l’art. 1615 c.c. si ha quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

L’affitto di azienda come recita l’art. 2562 c.c. è il contratto con il quale una parte (locatore o affittante) concede in godimento all’altra (affittuario) un’azienda, per una durata determinata e verso il pagamento di un corrispettivo periodico (canone o fitto), il quale, peraltro, può essere in denaro o in natura, in misura fissa oppure proporzionale alla produttività del bene o agli utili di gestione.

Frequentemente viene trattata la materia della Indennità di avviamento commerciale. L’indennità di avviamento commerciale spetta a chi, al momento della scadenza locativa, sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore, esercitando nello stesso quella attività commerciale Val contatto con il pubblico che legittima il sorgere del credito indennitario.

Cause relative a Sfratti per morosità e la Intimazione per finita locazione sono usualmente patrocinate dallo Studio Legale Internazionale Peri sia a tutela del locatore sia a tutela del conduttore.

Anche la tematica del Rapporto di Locazione d’opera ex art. 659 rientra tra quelle maggiormente ricorrenti e sussiste nei casi in cui se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa. 

– PROPRIETA’

Lo Studio Legale Internazionale Peri si occupa dei diritti inerenti la Proprietà. Come recita l’articolo 832 del codice civile “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’Ordinamento Giuridico”.

Quando sulla cosa siano istituiti diritti reali minori, la proprietà cessa di essere piena per diventare nuda proprietà, restando potenzialmente piena. Tali Diritti Reali Minori si dividono in due categorie:

Diritti Reali di Godimento che attribuiscono al titolare il potere di utilizzazione diretta sulla cosa; la possibilità di ricavarne immediatamente vantaggi economici. I Diritti Reali di Godimento sono l’Usufrutto; l’Uso e l’Abitazione; Le Servitù Prediali; la Superficie; l’Enfiteusi.

Diritti Reali di Garanzia che attribuiscono al titolare, che ha un credito verso qualcuno, una garanzia sul bene ossia la certezza che, in caso d’inadempimento del debitore, la somma ricavata dalla vendita forzata del bene sarà destinata a soddisfare prioritariamente il suo credito.

Nella ipotesi, poi, in cui il Diritto Reale Minore si estingue, il contenuto del diritto di proprietà si espande e riacquista, automaticamente, tutta la sua pienezza (cd. elasticità della proprietà).

Vengono trattate, pertanto, oltre le fattispecie sopra menzionate relative alla Proprietà e ai Diritti Reali Minori anche quelle relative alla Usucapione. 

La disciplina giuridica dell’Usucapione è contenuta nall’art. 1158 c.c. che cosi recita “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.

Ulteriori fattispecie e corrispondenti azioni giuridiche delle quali si occupa lo Studio Legale Internazionale Peri sono le azioni a difesa della proprietà e più precisamente:

Azione di rivendica disciplinata dall’art. 948 c.c. secondo il quale il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.

Azione negatoria disciplinata dall’art. 949 c.c. secondo la quale il proprietario puo’ agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

Azione regolamento di confini disciplinata dall’art. 950 c.c. secondo il quale quando il confine tra due fondi è incerto ciascuno dei proprietari può chiedere che si stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza il Giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

Azione apposizione di termini disciplinata dall’art. 951 c.c. secondo il quale se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti

– PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Lo Studio Legale Internazionale Peri affronta le problematiche relative al Diritto di Autore disciplinato dalla Legge del 22/04/1941 n° 633 aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge del 3.05.2019 n. 37 incluse quelle relative alla tutela dei Siti Web.

Infatti, anche i siti web sono tutelati dal diritto d’autore: l’articolo 2575 c.c. “Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali” stabilisce che “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Viene in tal modo chiarito che il carattere creativo si intende come manifestazione di un talento espressivo. Il diritto dunque si applica a ogni parte del sito. Testi, musica, video e foto che costituiscono un progetto digitale sono infatti tutti espressione di un talento creativo. Il Codice Civile tutela anche i codici e i layout, che non possono essere copiati, né sfruttati senza esplicita autorizzazione dell’autore.

Frequentemente viene anche affrontata dallo Studio Legale Internazionale Peri la tematica della Proprietà Industriale sotto ogni profilo.

Secondo quanto sancito dall’articolo 1 del Codice della Proprietà Industriale l’espressione Proprietà Industriale comprende marchi ed altri segni distintivi; indicazioni geografiche; denominazioni di origine; disegni e modelli; invenzioni; modelli di utilità; topografie dei prodotti a semiconduttori; segreti commerciali e nuove varietà vegetali.

L’art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale) si riferisce ai Marchi affermando che “possono costituire oggetto di registrazione come marchio di Impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

L’art. 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale) si riferisce ai Brevetti, precisando che possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

– RESPONSABILITA’ CIVILE E RISARCIMENTO DANNI

Lo Studio Legale Internazionale Peri si occupa del risarcimento danni sotto ogni profilo:

A) RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE con frequente trattazione di tutte le obbligazioni e relative azioni di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Tale responsabilità, come statuito da un consolidato orientamento giurisprudenziale, consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto: “l’elemento differenziale tipico torna ad essere non già la predeterminazione o la predeterminabilità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste l’obbligo ma la fonte, contrattuale o meno, di quell’obbligo”  (Cass. n.4051/1990).

Tra le tematiche più frequenti vi sono quelle derivanti da Contratti Preliminari di Vendita; Contratti di Appalto; Contratti di compravendita Mobiliare e Immobiliare; Contratti di Somministrazione (es. energia elettrica; gas).

B) RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE con trattazione di tutte le   azioni di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale derivanti, in primis, dall’art. 2043 c.c., incluso il danno da perdita di chance. Il termine chance si riconduce al diritto romano ed alla espressione cadentia che si traduce in “cadere dei dadi” e sta ad indicare “buona probabilità di riuscita”. Si verifica tale danno nel caso di perdita definitiva della concreta possibilità per il danneggiato di conseguire ulteriori vantaggi economici.

C) RESPONSABILITA’  MEDICA E RISARCIMENTO DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Lo Studio Legale Internazionale Peri stante tale preparazione di grado elevato che impone costanti aggiornamenti visto il terreno giuridico altamente arato, si occupa della Responsabilità Medica ossia della responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa.Si occupa sia della Tutela dei Diritti del Medico sia della Tutela dei diritti del Paziente patrocinando il Cliente sin dalla fase della Mediazione la quale è obbligatoria in tale materia. Si tratta, infatti, di condizione di procedibilità per l’avvio dell’iter giudiziario. Tra le tematiche più frequenti vi sono Responsabilità Medica dell’atto trasfusionale; la Violazione del Consenso Informato; la Errata esecuzione di Intervento Chirurgico.

Attenta valutazione viene, inoltre, svolta in ordine al risarcimento del danno iatrogeno differenziale che si traduce nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica del danneggiato che esplica un’incidenza negativa sulla attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona e che dovrà essere oggetto di accertamento medico legale. Ciò indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità della persona di produrre reddito.

– RECUPERO CREDITI

Lo Studio Legale Internazionale Peri opera sia in favore del debitore che in favore del creditore.

A tutela del creditore, qualora il tentativo bonario non abbia avuto esito positivo agisce in via esecutiva al recupero forzoso delle somme ponendo in essere ogni azione utile in seguito ad accurata analisi di ciascun caso. Vengono patrocinate, infatti, azioni esecutive quali il Pignoramento mobiliare; il Pignoramento immobiliare; il Pignoramento presso terzi effettuando anche ricerche ex art. 492 bis cpc.

A tutela del debitore, lo assiste giudizialmente valutando eventuali opposizioni da fare ed esaminando anche la possibilità di ricorrere alla procedura del Sovraindebitamento.

Il Codice della Crisi d’Impresa definisce il Sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c d.lgs 14/2019).

Si da l’avvio a tal e procedura depositando, presso il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il sovraindebitato, l’istanza di nomina del professionista incaricato denominato Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. In questa fase il Giudice non procede alla verifica dell’ammissibilità della domanda, ma è, in ogni caso, necessario che l’istanza sia completa e contenga l’indicazione del Tribunale davanti al quale si promuove la procedura, i dati anagrafici del sovraindebitato (nel caso di persona fisica), la denominazione o la ditta (nel caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta), indicazione dei dati del procuratore, esposizione dei fatti e indicazioni delle voci di debito, oggetto della domanda Successivamente, con decreto, viene nominato l’OCC e fissato il termine per il deposito della proposta avanzata dal debitore e la relazione sulla fattibilità del piano e/o accordo del Professionista.

– SUCCESSIONI, DONAZIONI, TESTAMENTO, DOMANDA DI DIVISIONE GIUDIZIALE.

Lo Studio Legale Internazionale Peri si occupa delle fattispecie relative al diritto ereditario.

La successione è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi.

Per patrimonio ereditario viene inteso dalla giurisprudenza quell’insieme dei rapporti patrimoniali attivi ma anche passivi trasmissibili al momento della morte. Il diritto ereditario prevede tre forme di successione:

– Testamentaria: se il defunto ha disposto nel Testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;

– Legittima: se manca un testamento oppure nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido interviene la legge ad individuare l’identità degli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può anche svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento. Se il testamento non disciplina l’intera successione, pertanto, questa sarà in parte testamentaria e in parte legittima;

– Necessaria: è prevista quando il Testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.

Il Testamento Olografo è un Testamento scritto dal testatore di proprio pugno su qualunque foglio, datato e sottoscritto.

Il Testamento Pubblico è un Testamento reso dinanzi ad un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni scriverà le volontà dichiarate dal Testatore.

Il Testamento Segreto è un poco frequente. Si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni non ne conoscono il contenuto.

Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento che può essere sigillato dal medesimo Testatore oppure dal Notaio.

Il Testamento Speciale è un Testamento al quale si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario e prevede una semplificazione delle formalità. Ha una validità limitata.

Altro aspetto che viene esaminato ai sensi dell’articolo 737 c.c. è la collazione ereditaria ossia l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, conferiscono alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita.

Il giudizio divisorio deve attivarsi in caso di mancato accordo tra coeredi. La  domanda di divisione si presenta al Tribunale con un atto di citazione che deve essere notificato a tutti i coeredi. Il conseguente processo si suddivide sostanzialmente in due fasi:

–  la prima ha per oggetto la verifica del diritto di ciascun coerede a conseguire la propria quota ereditaria;

–  la seconda è volta alla formazione delle porzioni di beni corrispondenti a ciascuna quota e alla loro attribuzione a ciascun coerede.

–  URBANISTICA/EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Lo Studio Legale Internazionale Peri tratta con frequenza la tematica della rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione – Edilizia Convenzionata.

A tale proposito si precisa che con una recente sentenza n. 2755/2020 del 7.02.2020 il Tribunale di Roma ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Compratore, il quale ha chiesto il pagamento della differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo massimo di cessione, è manifestamente infondata. Tale sentenza ha dichiarato “improseguibile l’azione di ripetizione di indebito” in quanto “…paralizzata” dalla presentazione da parte del Venditore, assistito dall’avv. Daniela Peri, della Istanza di Affrancazione. Si veda testo della Sentenza del Tribunale di Roma nella Sezione Sentenze (Sentenza n. 1).

Si occupa, altresì, di domande riguardanti la richiesta del Contributo relativo ad Eventi sismici le quali debbono corrispondere ai canoni stabiliti dall’Ordinanza n. 20 del 24.01.2020  – Gazzetta Ufficiale n. 111/2020 –

Articolo 1 – Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione dell’art. 34, comma 7-bis del decreto e legge  17  ottobre  2016,  n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.229 da ultimo modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 convertito in legge n.  156  del  12  dicembre  2019  (d’ora  innanzi «decreto-legge»), sono  finalizzate  a  disciplinare  i  criteri,  le modalita’  e   i   tempi   dell’anticipazione   ai   tecnici   e   ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione  e  per  la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici,  delle  spese  delle indagini  preliminari  geognostiche  e/o  prove  di  laboratorio  sui materiali  afferenti  agli  interventi   di   edilizia   privata   di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni  lievi  che  per  danni gravi, necessarie per la presentazione del  progetto  di  riparazione con rafforzamento locale o ripristino  con  miglioramento  sismico  o demolizione e ricostruzione, ubicati nei comuni di cui all’art. 1 del citato decreto-legge.