In riferimento al Contratto Rent to Buy, introdotto in Italia dal D.L. n. 133/14, con il quale il proprietario consegna sin da subito l’immobile al futuro acquirente evidenziamo che con il recente DL n. 18 del 17 marzo 2020 è stato stabilito che il credito d’imposta per negozi e botteghe spetta anche ai contratti con formula Rent to Buy (ma non per le attività rimaste aperte durante l’emergenza Covid-19).

Il calcolo, però, dovrà essere effettuato solo sulla parte corrisposta dall’affittuario a titolo di godimento dell’immobile mentre, la quota imputabile a corrispettivo per il futuro acquisto, non dovrà essere considerata ai fini della quantificazione dell’agevolazione.
Ricordiamo, inoltre, che il contratto con formula Rent to Buy può essere stipulato per qualsiasi tipo di immobile (ad uso residenziale, commerciale, produttivo) ed anche relativamente ai terreni.

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